In assenza di scelta operata dai coniugi in sede di matrimonio il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione legale dei beni.
I coniugi prima o durante il matrimonio possono decidere di modificare il regime legale che regola i propri rapporti patrimoniali, attraverso la sottoscrizione di una convenzione matrimoniale, scegliendo ad esempio il regime della separazione dei beni o una forma di comunione convenzionale, nei limiti ammessi dalla legge.
Le convenzioni matrimoniali devono essere necessariamente stipulate per atto pubblico, con l’intervento del Notaio dunque, e alla presenza di due testimoni. La convenzione andrà poi annotata a cura del notaio rogante a margine dell’atto di matrimonio.
Il Notaio vi illustrerà le differenze tra i vari regimi adottabili così come in quali casi gli acquisti rientrano o meno nel regime della comunione legale.
Vi consigliamo quindi di prendere visione della sezione colloquio informativo.
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