Una persona può anche avere il desiderio di destinare uno o più beni al perseguimento di un determinato scopo di natura non lucrativa (ad esempio la ricerca sul cancro). A tal fine l’ordinamento prevede la possibilità di costituire una fondazione. La fondazione potrà essere costituita per atto pubblico o per testamento.
Qualora invece si vogliano raccogliere dei fondi per raggiungere un determinato scopo, potrà essere costituito un comitato.
Vi consigliamo di prendere visione della sezione colloquio informativo.
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